Dentro il processo per malpractice medica: strategie, rito e regole pratiche

Nei due articoli precedenti abbiamo esaminato, dapprima, i principi sostanziali della responsabilità sanitaria dopo la Legge Gelli-Bianco e, successivamente, le scelte strategiche che precedono l’instaurazione del giudizio. Ci eravamo lasciati con il proposito Nei due articoli precedenti abbiamo esaminato, dapprima, i principi sostanziali della responsabilità sanitaria dopo la Legge Gelli-Bianco e, successivamente, le scelte strategiche che precedono l’instaurazione del giudizio. Ci eravamo lasciati con il proposito di raccontare cosa accade davvero quando si varca la soglia del processo. È arrivato il momento.

1. Le scelte preliminari: rito, competenza e parti

La prima decisione che l’Avvocato deve assumere riguarda il rito. Come ho illustrato nel precedente articolo parlando di scelte strategiche, non sono solito percorrere la via dell’ATP ex art. 696-bis c.p.c., ma prediligo l’instaurazione di cause ordinarie previo esperimento — e abbandono in prima istanza — della mediazione.

Quanto al rito applicabile, la complessità di questo genere di vertenze — tanto sul piano fattuale quanto su quello tecnico-scientifico — esclude nella quasi totalità dei casi l’applicabilità del rito semplificato di cognizione. L’accertamento del nesso causale, la ricostruzione della condotta sanitaria, la valutazione delle leges artis e delle linee guida, la quantificazione del danno: sono tutti temi che richiedono un’istruttoria piena e, di regola, una CTU collegiale ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 24 del 2017.

Il rito ordinario di cognizione è dunque la scelta naturale. Inoltre, il valore della domanda risarcitoria — che nei casi di danno biologico permanente o di perdita del congiunto raggiunge importi considerevoli — fa sì che la causa venga radicata presso il Tribunale in composizione monocratica, superandosi pressoché sempre la soglia di competenza del Giudice di Pace.

La competenza territoriale segue i criteri generali. Ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c., sono alternativamente competenti il foro della sede della struttura sanitaria convenuta e il foro facoltativo del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita, che nella pratica spesso coincidono con il luogo in cui si trova l’ospedale (essendo lì che il contratto di spedalità si conclude con l’accettazione del paziente e lì che la prestazione sanitaria viene eseguita). Non è invece invocabile il foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del Consumo: la giurisprudenza di legittimità ha escluso da tempo la sua applicabilità ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 16767 del 2021, seguita da una giurisprudenza di merito ormai granitica: il foro del consumatore può trovare applicazione solo quando tra l’utente e la struttura sia intercorso un vero e proprio contratto privatistico, con costi a carico del paziente, perché solo in quel caso la struttura si pone come «professionista» nei suoi confronti (Trib. Bari, sent. n. 4708 del 2025; Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 2726 del 2024). Il paziente non può quindi radicare la causa nel luogo della propria residenza: deve farlo dove ha sede l’ospedale o dove la prestazione è stata resa.

Chi convenire. Per ragioni di opportunità strategica preferisco sempre agire contro le strutture sanitarie, e non contro i medici personalmente. La prima ragione è di carattere giuridico: dopo la Gelli-Bianco, il sanitario risponde ex art. 2043 c.c. a titolo extracontrattuale, con onere della prova invertito a sfavore del paziente, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente — come accade, ad esempio, con i dentisti o con i medici che operano in regime esclusivamente privatistico. La struttura, invece, risponde sempre a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., come confermato dall’art. 7, comma 1, della L. n. 24/2017. La seconda ragione è pratica: è bene spersonalizzare il più possibile la vertenza. Nell’espletanda CTU, un consulente d’ufficio — al di là delle migliori intenzioni — può inconsciamente essere più cauto nell’addebitare responsabilità a un collega medico nominalmente convenuto rispetto a una struttura sanitaria impersonale. Non dovrebbe accadere, ma siamo tutti umani e nella pratica potete star certi che accade, anche se non lo si può provare a meno di fatti davvero clamorosi ed eccezionali — che porterebbero a strascichi civili e penali che esulano dal presente lavoro.

2. Il rito ordinario dopo la riforma Cartabia

Dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, il rito ordinario di cognizione ha subito una significativa rimodulazione ad opera del D.Lgs. n. 149 del 2022 — la cosiddetta riforma Cartabia.

Nel sistema previgente, la dinamica era scandita dall’atto di citazione, dalla comparsa di costituzione e risposta, dall’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. e dal successivo scambio di tre memorie (ex artt. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3) entro i termini di legge (trenta più trenta più venti giorni). Con la riforma, le memorie sono state anticipate alla fase anteriore all’udienza, secondo la scansione dell’art. 171-ter c.p.c.: la prima memoria almeno quaranta giorni prima dell’udienza ex art. 183, la seconda almeno venti giorni prima, la terza almeno dieci giorni prima. È stata cioè operata un’inversione tra la fase di trattazione scritta e l’udienza: prima le memorie, poi la comparizione delle parti.

Nelle intenzioni del legislatore, questa inversione avrebbe dovuto produrre un’accelerazione del processo, consentendo al giudice di arrivare all’udienza con il thema decidendum già definito. Come tutte le riforme a costo zero succedutesi nei decenni in Italia, l’accelerazione non vi è stata. La riforma è stata concepita per soddisfare gli impegni assunti con l’Unione Europea nell’ambito del PNRR, ma nella pratica il suo impatto sui tempi effettivi del processo è stato sostanzialmente nullo: le cause di responsabilità sanitaria continuano a durare generalmente tre anni in primo grado.

3. La redazione dell’atto di citazione

L’atto di citazione va costruito raccontando il fatto nella sua interezza: la vicenda clinica dalle origini a tutto il decorso ospedaliero, con l’esposizione chiara e lineare della successione degli eventi. Il canovaccio è la perizia medico-legale di parte, ma nella mia esperienza non bisogna limitarsi a una banale parafrasi della medesima. La perizia va utilizzata come schema e ossatura da implementare con lo studio diretto e capillare della cartella clinica.

È essenziale riportare i brani che interessano: il diario clinico, la descrizione dell’intervento chirurgico, i moduli di consenso informato, le terapie praticate, i referti delle visite specialistiche effettuate — avendo sempre cura di indicare la pagina e la voce della cartella clinica da cui ciascun dato è estrapolato. Questo modo di procedere non serve soltanto ad agevolare il giudice in termini di lucro di tempo, ma gli dimostra la serietà del richiamo documentale. È impensabile che un giudice interrompa la lettura di un atto di citazione per andare a ricercare nella cartella clinica un fatto descritto come fondamentale: nella migliore delle ipotesi non lo prenderà in considerazione, rimandandone la valutazione alla CTU; nella peggiore, penserà che possa trattarsi di un richiamo capzioso e privo di fondamento.

Altro aspetto cruciale: le lacune. Per forma mentis, i medici legali e ancor più gli specialisti guardano ciò che si trova nella cartella clinica e lo commentano, mentre tendono a dare meno importanza del dovuto alle sue lacune. Ma in un regime in cui l’onere probatorio è spostato sulla struttura, sono proprio le lacune o l’errata tenuta della cartella a far vincere le cause. Ricordo casi portati a sentenza favorevole solo sulla base dell’assenza delle schede di somministrazione dei farmaci, di una descrizione dell’intervento chirurgico troppo generica, dell’assenza del modulo di consenso informato, o della scheda di gestione delle lesioni da compressione non compilata e non adeguatamente sostituita da una puntuale tenuta sul punto del diario clinico.

Vanno poi ricercati tutti gli aspetti contraddittori: una certa dose di un farmaco annotata sul diario clinico e una diversa riportata sulla prescrizione dello specialista; un presidio medico prescritto ma senza alcuna segnalazione che ne attesti l’effettivo posizionamento (si pensi alla prescrizione del materassino antidecubito senza che in cartella vi sia traccia della sua concreta applicazione).

Qui occorre un chiarimento tecnico-giuridico. La cartella clinica redatta da una struttura pubblica o convenzionata ha natura di certificazione amministrativa e, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso «della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Tale fede privilegiata copre soltanto le attività effettivamente svolte e annotate: le valutazioni, le diagnosi e le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute ne sono del tutto sfornite (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 16737 del 2024; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29716 del 2024).

Inoltre la fede privilegiata non si estende alle attività che non risultano dalla cartella: «le attività non risultanti dalla cartella clinica possono essere provate con ogni mezzo» e l’incompletezza della cartella che renda impossibile l’accertamento del nesso eziologico «va a danno del sanitario e non del paziente» (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 16737 del 2024; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26271 del 2024). Sarebbe bene inserire nel virgolettato un teoricamente, perché nella prassi le strutture ospedaliere solo in rarissimi casi (piuttosto risalenti nella mia esperienza professionale) indicano prove orali al fine di colmare tali lacune, e la maggior parte delle volte i testi indicati sono o i medici che hanno eseguito l’intervento (come tali incapaci a testimoniare in quanto potenziali parti del processo) o infermieri che nulla ricordano del caso specifico. Questo significa che la difettosa tenuta della cartella clinica, ed in particolare le lacune che si trovano in essa, sono sempre decisive ai fini della controversia in favore dell’attore danneggiato. In altri termini: se la cartella non documenta un’attività che avrebbe dovuto esservi annotata, è la struttura a dover provare di averla comunque eseguita, non il paziente a dover provare il contrario. La CTU serve a interpretare le parti della cartella che sono interpretabili, ma compito dell’avvocato è mettere in risalto sin dall’atto introduttivo quegli aspetti che risultano tranchant e non interpretabili, affinché non vengano tralasciati o passati sotto silenzio per svista o forma mentis in sede di operazioni peritali.

4. Le memorie integrative e l’istruttoria

Superata l’udienza di cui all’art. 171-bis c.p.c. (le verifiche preliminari), si entra nel vivo dello scambio delle memorie ex art. 171-ter.

La prima memoria (almeno quaranta giorni prima dell’udienza ex art. 183) serve nella pratica massimamente a mostrare l’illogicità della comparsa di costituzione avversaria e a confutarne le eccezioni. In via residuale — nella prassi forense più che per espressa previsione codicistica — a precisare le domande e ad aggiungere fatti ulteriori non riportati nell’atto di citazione, la cui importanza sia scaturita proprio dalle difese avversarie. Allo spirare del termine per il deposito di questa memoria si incorre nelle cosiddette preclusioni assertive e si forma il thema decidendum.

La seconda memoria (almeno venti giorni prima dell’udienza) è quella istruttoria. In essa si chiedono i mezzi di prova e, soprattutto, la CTU specialistica e medico-legale. A mio parere e nella mia esperienza, un punto fondamentale — spesso trascurato da molti avvocati nella convinzione che «tanto ci pensa il giudice» — è la formulazione del quesito peritale. Redigere un quesito articolato e preciso è essenziale per orientare il giudice ad ammettere un accertamento che sia funzionale alle proprie tesi. Occorre equilibrio tra quanto deve obiettivamente essere chiesto ai consulenti e quanto interessa che venga chiesto, senza scadere nella suggestività delle domande, pena l’inammissibilità della richiesta. Nella prassi, seguono poi le richieste di prova orale: testimonianze che possono servire a provare il detrimento della vita di relazione o di quella ludico-ricreativa — il cosiddetto danno esistenziale — e il rapporto affettivo tra la vittima e il defunto nelle cause cosiddette «mortali». Più raramente si formulano istanze ex art. 210 c.p.c. per ottenere l’ordine di esibizione di documenti alla controparte o a un terzo.

La terza e ultima memoria (almeno dieci giorni prima dell’udienza) è dedicata alla prova contraria e alla confutazione delle richieste istruttorie avversarie.

5. La CTU e il ruolo dell’Avvocato

La consulenza tecnica d’ufficio è il baricentro del processo per responsabilità sanitaria. Molti colleghi ritengono che si tratti di un incombente squisitamente tecnico e delegano interamente ai propri consulenti di parte la partecipazione alle operazioni peritali. Non è la mia impostazione.

Prendo parte agli incontri peritali quasi sempre, e partecipo sempre alla redazione degli atti intraoperatori depositati dai consulenti di parte, che sono abituati a lavorare in sinergia: loro curano la parte clinica, io quella giuridica, ponendo in risalto soprattutto le carenze documentali e la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti. È un lavoro di squadra in cui ciascuno porta il proprio sapere: il medico legale e lo specialista analizzano la condotta sanitaria e il nesso causale; l’avvocato vigila sulle lacune documentali — il clinico esamina ciò che ha a disposizione, non ciò che manca — e inquadra ogni risultanze nella corretta dinamica probatoria, ricordando costantemente che l’onere di provare il fatto impeditivo grava sulla struttura.

6. Dopo la CTU: dalla precisazione delle conclusioni alla sentenza

Se la CTU ha restituito esiti favorevoli al paziente, il processo non è ancora concluso. Possono residuare adempimenti istruttori ulteriori, volti a quantificare con esattezza il danno o a consolidare l’an e il quantum della domanda. Si pensi, ad esempio, alle prove orali sul consenso informato, quando la questione non sia stata interamente assorbita dall’accertamento peritale, o alle testimonianze dei prossimi congiunti per provare il danno esistenziale e la perdita del rapporto parentale nei casi di morte del paziente.

Esaurita ogni attività istruttoria, il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti i termini di cui all’art. 189 c.p.c., richiamato per il rito monocratico dall’art. 281-quinquies c.p.c. La scansione è la seguente:

  • precisazione delle conclusioni: termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza (art. 189, comma 1, n. 1). Le conclusioni devono essere formulate nei limiti di quelle già proposte negli atti introduttivi o nelle memorie ex art. 171-ter, senza introdurre domande nuove;
  • comparse conclusionali: termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza (art. 189, comma 1, n. 2). È il momento in cui si ripercorre l’intera vicenda processuale, si valorizzano le risultanze della CTU e si argomentano in punto di diritto, coordinando le prove raccolte con i principi giurisprudenziali applicabili;
  • memorie di replica: termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza (art. 189, comma 1, n. 3). Servono esclusivamente a replicare alle difese avversarie contenute nelle comparse conclusionali, non a introdurre nuovi argomenti.

All’udienza di rimessione la causa è trattenuta in decisione. L’art. 281-quinquies c.p.c. — che disciplina la decisione a seguito di trattazione scritta o mista davanti al tribunale in composizione monocratica — dispone che la sentenza sia depositata entro trenta giorni dall’udienza (ovvero entro trenta giorni dall’udienza di discussione orale, se richiesta da una delle parti).

È bene precisare che quello per il deposito della sentenza è un termine ordinatorio, non perentorio. Un suo eventuale superamento non produce alcuna nullità della sentenza né conseguenze processuali immediate per il giudice, anche se costituisce un ritardo censurabile sul piano disciplinare e, nei casi estremi, può rilevare ai fini della ragionevole durata del processo ex art. 2 della Legge Pinto. Nella pratica, i trenta giorni sono spesso ampiamente superati, e non è infrequente attendere mesi per il deposito della sentenza.


7. In futuro, un approfondimento sulla C.T.U.?

Ho volutamente dato una visione d’insieme che faccia comprendere cosa sia un processo civile in ambito di responsabilità professionale medica, come si affronta e come viene scandito attraverso il rito ordinario di cognizione. In questo modo, l’attenzione dedicata alla descrizione di una C.T.U. è stata relativa.

Eppure è nella consulenza tecnica d’ufficio che si gioca la partita decisiva: è nella dialettica tra CTU, consulenti di parte e difensori che si formano le valutazioni che il giudice farà proprie in sentenza.

Sto valutando l’opportunità di dedicare un articolo monografico proprio a questo tema: cosa accade dentro la CTU, come si partecipa alle operazioni peritali, come si redigono le osservazioni, quali errori evitare nel rapporto con i consulenti d’ufficio, come si valorizzano le lacune documentali in sede di discussione peritale.

Se pensate che un articolo del genere possa esservi utile, scrivetemi all’indirizzo email dello Studio: mi farebbe piacere sapere se c’è interesse, e mi aiuterebbe a calibrare il taglio dell’approfondimento.


Bibliografia

Normativa

  • Art. 2700 c.c. — Efficacia dell’atto pubblico
  • Codice di procedura civile: art. 171-bis (Verifiche preliminari), art. 171-ter (Memorie integrative), art. 183 (Prima comparizione e trattazione), art. 189 (Rimessione in decisione e termini), art. 210 (Ordine di esibizione), art. 281-quinquies (Decisione nel rito monocratico)
  • Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 7 — Responsabilità civile della struttura e del sanitario
  • Art. 2043 c.c. — Responsabilità extracontrattuale
  • D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u) — Foro del consumatore
  • Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto), art. 2 — Ragionevole durata del processo

Giurisprudenza

  • Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 16737 del 2024 — Cartella clinica: fede privilegiata limitata alle attività, non a valutazioni/diagnosi; incompletezza e onere probatorio
  • Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 29716 del 2024 — Cartella clinica: per contestare diagnosi non serve querela di falso
  • Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 1166 del 2026 — Cartella clinica e lesioni da decubito: valutazioni diagnostiche prive di fede privilegiata
  • Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 26271 del 2024 — Cartella incompleta: onere probatorio grava su medico e struttura
  • Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 16767 del 2021 — Inapplicabilità del foro del consumatore alle strutture convenzionate SSN
  • Tribunale di Bari, sentenza n. 4708 del 2025 — Foro del consumatore e strutture pubbliche/convenzionate
  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2726 del 2024 — IRCCS e foro del consumatore
  • Tribunale di Bari, sentenza n. 2070 del 2024 — Incompetenza dichiarata in ATP non vincola il giudizio di merito

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